NIS2 — Rientri nell’ambito? Sei soggetto essenziale o importante?
Verifica gratis se rientri nell’ambito NIS2 (D.Lgs. 138/2024) e se sei soggetto essenziale o importante. La soglia d’ingresso è quella della PICCOLA impresa, non della media: si è dentro con 50 occupati oppure con fatturato E bilancio sopra 10 milioni. Ogni passo cita l’articolo. Senza login.
Determinazione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138 (recepimento della direttiva NIS2) e della categoria del soggetto — essenziale o importante — a partire dalla tipologia di soggetto scelta dall'elenco ufficiale degli allegati I, II, III e IV e dai dati dimensionali. Ogni passo del ragionamento cita l'articolo e il comma. Non deduce l'ambito dal codice ATECO, perché la determinazione ACN tiene i codici ATECO e le tipologie di soggetto separati. Non registra il soggetto presso l'ACN. Deterministico, nessuna AI.
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Domande frequenti
Chi rientra nell’ambito di applicazione della NIS2 in Italia?
I soggetti delle tipologie elencate negli allegati I e II del D.Lgs. 138/2024 che superano i massimali per le PICCOLE imprese (art. 3 c. 2), le pubbliche amministrazioni dell'allegato III (art. 3 c. 6) e alcune categorie che rientrano a prescindere dalla dimensione (art. 3 c. 5): soggetti critici CER, fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, prestatori di servizi fiduciari, gestori di registri TLD e servizi DNS, fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio.
Qual è la soglia dimensionale per rientrare nella NIS2?
È quella della PICCOLA impresa, non della media: è l'errore più comune. Si è dentro con almeno 50 occupati OPPURE con fatturato annuo superiore a 10 milioni E totale di bilancio superiore a 10 milioni. Servono entrambi i valori finanziari sopra soglia: un'impresa con 30 dipendenti, 12 milioni di fatturato e 8 milioni di bilancio è ancora piccola, quindi fuori. Fonte: art. 3 c. 2 del decreto, che rinvia all'art. 2 §2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
Qual è la differenza tra soggetto essenziale e soggetto importante?
Sono essenziali (art. 6 c. 1) i soggetti dell'allegato I che superano i massimali per le MEDIE imprese — almeno 250 occupati oppure fatturato oltre 50 milioni E bilancio oltre 43 milioni — più, a prescindere dalla dimensione, i soggetti critici CER, i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di registri TLD, i fornitori di servizi DNS e le pubbliche amministrazioni centrali. Tutto il resto di ciò che rientra nell'ambito è soggetto importante (art. 6 c. 3).
Un soggetto dell’allegato II può diventare essenziale se cresce molto?
No, non per dimensione. L'art. 6 c. 1 lett. a) cita soltanto l'allegato I: un soggetto dell'allegato II — servizi postali, rifiuti, sostanze chimiche, alimenti, fabbricazione, servizi digitali, ricerca — resta importante anche con migliaia di dipendenti. Può diventare essenziale solo se l'Autorità nazionale competente NIS lo individua ai sensi dell'art. 6 c. 2.
Il codice ATECO determina se rientro nella NIS2?
No, ed è la ragione per cui questo strumento non usa alcuna mappa ATECO. La determinazione ACN sulla piattaforma digitale, all'art. 10 c. 2, tiene le due cose separate nella stessa dichiarazione: alla lettera d) si elencano i codici ATECO che descrivono l'attività, alle lettere e) e g) si indicano le tipologie di soggetto degli allegati, definite per rinvio a una norma dell'Unione. L'ambito si determina sulla tipologia. Un tool che dicesse «ATECO 62.01 ⇒ sei in NIS2» applicherebbe una regola che la fonte non contiene.
La partecipazione pubblica fa perdere lo stato di PMI ai fini NIS2?
No. L'art. 3 c. 3 del decreto disapplica espressamente l'art. 3 §4 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, cioè la regola per cui un'impresa partecipata al 25% o più da un ente pubblico non è considerata PMI. Ai fini NIS quella regola non si applica: è una trappola classica, perché nel diritto europeo generale vale il contrario.
Come si contano occupati e fatturato se faccio parte di un gruppo?
L'art. 3 c. 4 impone di applicare l'art. 6 §2 dell'allegato alla raccomandazione, cioè di consolidare i dati con quelli delle imprese collegate e associate — salvo che ciò non sia proporzionato tenuto conto dell'indipendenza dei sistemi informativi e di rete (clausola di salvaguardia, art. 11 della determinazione ACN). Lo strumento chiede i dati consolidati invece di calcolarli, con un'eccezione onesta: se i dati individuali superano già la soglia, il consolidamento può solo aumentarli, quindi la risposta è già certa.
Quando ci si registra sulla piattaforma ACN?
Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno (art. 10 c. 1 della determinazione del Direttore generale ACN): è una finestra ricorrente, non una scadenza singola. Per questo lo strumento cita la fonte e non mostra un countdown. Al termine della compilazione la piattaforma svolge automaticamente una valutazione preliminare (art. 10 c. 5): questo tool è il pre-volo di quella dichiarazione, non la dichiarazione.
Vale anche per banche e infrastrutture dei mercati finanziari?
Rientrano nell'ambito, ma con un regime in parte diverso: l'art. 3 c. 14 stabilisce che ai soggetti dei settori 3 e 4 dell'allegato I non si applicano l'art. 17 e i Capi IV e V del decreto, sostituiti dal regolamento (UE) 2022/2554 (DORA). E l'art. 3 c. 15 esclude del tutto i soggetti esentati dall'ambito di applicazione di DORA. Lo strumento segnala questa avvertenza quando la tipologia scelta appartiene a quei due settori.
Questo strumento sostituisce un parere legale?
No. È una valutazione indicativa, deterministica, che applica il testo del decreto e cita articolo e comma per ogni passo, così che ogni affermazione sia verificabile alla fonte. Quando un dato manca e cambierebbe l'esito, restituisce la domanda invece di una risposta. La valutazione che fa fede resta quella della piattaforma ACN al momento della dichiarazione.